Mancato pagamento e
indennizzi automatici

MANCATO PAGAMENTO DELLE FATTURE E INDENNIZZI AUTOMATICI

La presente pagina disciplina le procedure applicate da Gruppo Nazionale Energetico S.R.L. in caso di mancato pagamento delle fatture e gli indennizzi automatici previsti dalla normativa ARERA, in particolare dal TIMOE, dal TIMG e dal TSIND, nel rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte dal Cliente.

Procedure di recupero del credito 

Decorsi  5 (cinque) giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, Gruppo Nazionale Energetico avvia le procedure di recupero del credito mediante l’invio di apposita messaggistica. 

  • Costo del sollecito di pagamento:  € 5,00 per ciascun sollecito


Qualora il pagamento non pervenga, Gruppo Nazionale Energetico
 può procedere alla costituzione in mora del Cliente finale mediante invio di raccomandata A/R, ai sensi del TIMOE e del TIMG. 

  • Costo della raccomandata di costituzione in mora:  € 30,00 
    (addebitato nella prima fattura utile) 

Mancato pagamento – Fornitura di energia elettrica 

Ai sensi del  TIMOE, decorso inutilmente il termine di  15 (quindici) giorni dalla data di invio della raccomandata di costituzione in mora: 

  • la potenza del contatore potrà essere ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile (art. 3.5 TIMOE). 


Qualora, decorsi ulteriori 
15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza la morosità persista, la fornitura sarà  sospesa senza ulteriori avvisi e potrà essere riattivata esclusivamente a seguito del pagamento degli importi dovuti. 

Nel caso in cui la riduzione della potenza non sia tecnicamente possibile, la fornitura sarà direttamente sospesa, senza ulteriori comunicazioni. 

Tempistiche per la sospensione nel caso di:

  • Forniture in Bassa Tensione: 
    richiesta di sospensione al Distributore Locale trascorsi  25 (venticinque) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. 
  • Forniture in Media Tensione: 
    richiesta di sospensione al Distributore Locale trascorsi  40 (quaranta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. 


In ogni caso, il termine per la richiesta di sospensione  
non potrà essere inferiore alla data entro cui il Cliente deve regolarizzare la propria posizione  più 3 (tre) giorni lavorativi, ai sensi del TIMOE. 

Risoluzione del contratto 

Decorsi 10 (dieci) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia provveduto al relativo pagamento, il Contratto in essere potrà essere  definitivamente risolto per morosità, senza ulteriori avvisi, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile. 

Qualora la fornitura rientri nelle categorie non sospendibili previste dall’art. 23 del TIMOE, il contratto potrà comunque essere risolto. 

Esclusioni 

Non si procederà alla riduzione della potenza e/o alla sospensione della fornitura qualora il mancato pagamento riguardi esclusivamente quote non afferenti alla fornitura di energia elettrica.

Ai sensi della Legge di Stabilità 2016, il mancato pagamento delle sole quote relative al canone TV non comporta la sospensione della fornitura.

 

 

Mancato pagamento – Fornitura di gas naturale

Ai sensi del  TIMG, in caso di mancato pagamento: 

  • decorsi  40 (quaranta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di costituzione in mora, Gruppo Nazionale Energetico potrà trasmettere la richiesta di sospensione al Distributore Locale. 


Il termine per la richiesta di sospensione non potrà essere inferiore alla data entro cui il Cliente deve regolarizzare la propria posizione  
più 3 (tre) giorni lavorativi, ai sensi del TIMG. 

Qualora la fornitura rientri nelle categorie non sospendibili previste dall’art. 2.3, lettera c), del TIVG, il contratto potrà essere risolto senza ulteriori avvisi. 

Ulteriori precisazioni 

  • Gruppo Nazionale Energetico non risponde di eventuali danni o oneri derivanti dalla riduzione di potenza o dalla sospensione della fornitura. 
  • In caso di ritardo nel pagamento, Gruppo Nazionale Energetico potrà applicare interessi di mora calcolati secondo quanto previsto dalla normativa ARERA e dalle condizioni contrattuali, in misura non superiore al tasso legale o al tasso di riferimento previsto. 
  • Il Cliente può contattare il Servizio Clienti per verificare, ove previsto dal contratto e dalla normativa vigente, la possibilità di concordare modalità di pagamento alternative o piani di rateizzazione. 
  • Le modalità di pagamento disponibili sono indicate in fattura e nella documentazione contrattuale. 
  • Il Cliente ha diritto di presentare reclamo scritto e di accedere agli strumenti di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa ARERA, incluse le procedure di conciliazione. 
  • Resta salvo il diritto di recuperare crediti scaduti, spese sostenute e oneri rimasti a carico della Società, anche tramite soggetti terzi o azioni legali. 
  • È fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, ove previsto dal contratto. 
  • In caso di cambio fornitore in presenza di morosità, Gruppo Nazionale Energetico potrà richiedere l’applicazione del  Corrispettivo Morosità (CMOR) tramite il nuovo fornitore, ai sensi del  TSIND. 

Indennizzi automatici 

La normativa ARERA prevede il riconoscimento di indennizzi automatici, accreditati direttamente o nella prima fattura utile, nei seguenti casi:

Indennizzi previsti

Caso

                                                    Importo indennizzo

Caso                                               Importo

Sospensione della fornitura            €30,00
o riduzione della potenza
senza preventivo invio
della comunicazione
di costituzione in mora

Sospensione della fornitura            €20,00
o riduzione della potenza
nonostante il mancato
rispetto del termine
ultimo di pagamento

Sospensione della fornitura            €20,00
di gas naturale o riduzione
della potenza senza
il rispetto del termine minimo
di 3 giorni lavorativi tra
scadenza e richiesta
di sospensione

Sospensione della fornitura o riduzione della potenza senza preventivo invio della comunicazione                                                                         €30,00
di costituzione in mora

Sospensione della fornitura o riduzione della potenza nonostante il mancato rispetto del termine                                                                          €20,00
ultimo di pagamento

Sospensione della fornitura di gas naturale o riduzione della potenza senza il rispetto del termine                                                                          €20,00
minimo di 3 giorni lavorativi tra scadenza e richiesta di sospensione

Gli indennizzi sono riconosciuti automaticamente, senza necessità di richiesta da parte del Cliente. 

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